La convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU, entra in vigore nel Settembre del 1953 e nasce con lo scopo di garantire la tutela di alcuni dei più importanti diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Alla sua stesura partecipano tutti i membri del Consiglio d’Europa, uniti da un interesse comune: riaffermare le libertà umane alla base della giustizia e della pace tra gli stati membri.
Questa convenzione ha un duplice obiettivo. Da una parte riporta quelli che sono i diritti e le libertà civili e politiche che devono essere garantiti agli Stati contraenti, dall’altra fa in modo che questi ultimi riconoscano ad ogni persona sotto la loro giurisdizione tali libertà. A tal fine sono stati riconosciuti come organi di controllo: la Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, istituita dalla Convenzione, è formata da un numero di giudici pari al numero degli Stati contraenti (attualmente sono 41), eletti ogni sei anni dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. A loro volta i giudici eleggono tra di loro un Presidente, due Vicepresidenti e due Presidenti di Sezione, con un mandato di tre anni, rinnovabile (tuttavia il mandato di qualsiasi giudici scade al raggiungimento dei settant’anni). E’ particolarmente importante specificare che i giudici nella Corte non rappresentano nessuno Stato e infatti non è insolito che vi siano giudici della stessa nazionalità. Inoltre, non possono esercitare alcuna attività che limiti la loro indipendenza e imparzialità.
La Corte si divide in cinque sezioni, che devono essere equilibrate dal punto di vista geografico e di rappresentanza dei sessi, ma devono anche tener conto dei differenti sistemi giuridici delle Parti contraenti. Per agevolare le operazioni di filtraggio, altrimenti delegate alla sola Commissione, sono stati istituiti dei comitati di tre giudici, con un mandato di dodici mesi, per ogni sezione. Infine troviamo la Grande Camera, costituita da diciassette giudici, nella quale siedono di diritto il Presidente, i Vicepresidenti della Corte e i Presidenti di Sezione.
FUNZIONI DELLA CORTE
Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese, anche se per la sola presentazione di un ricorso sono ammesse tutte le lingue ufficiali degli Stati contraenti (se poi però il ricorso viene accettato, è d’obbligo utilizzare una delle due lingue ufficiali).
I ricorsi alla Corte di Strasburgo, presentati a seguito di una presunta violazione di una libertà o di un diritto garantito dalla Convenzione, possono essere effettuati da ogni Stato contraente o da qualsiasi individuo. A seguito di ciò, la procedura è contraddittoria e pubblica (sono accessibili a tutti sia le udienze sia i documenti depositati presso la Cancelleria della Corte, tranne in casi particolari). Ogni ricorso individuale viene assegnato a una sezione, il cui presidente designa un relatore. Quest’ultimo ha un mese per decidere se il caso debba essere presentato a un comitato di tre membri piuttosto che a una camera. Se un caso presenta una grave questione riguardante l’interpretazione della Convenzione oppure rischia di entrare in contraddizione con una precedente sentenza della Corte, si rimette il caso all’attenzIone della Grande Camera.
Durante la procedura relativa il merito, sono consentiti dei negoziati privati, condotti con la mediazione di un cancelliere, per il raggiungimento di un compromesso tra le due parti.
Le camere si pronunciano a maggioranza. Ogni giudice, partecipe all’esame del caso, ha diritto di allegare alla sentenza la sua opinione o una dichiarazione di dissenso. Qualsiasi sentenza pronunciata da una camera può, su richiesta di una delle parti coinvolte, richiedere che il caso sia rinviato alla Grande Camera, ma questa procedura deve essere fatta entro tre mesi dall’emissione della sentenza, altrimenti quest’ultima è definitiva.
IL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa garantisce l’esecuzione delle sentenze emanate dalla Corte. In sostanza, verifica che gli Stati, condannati per la violazione della Convenzione, prendano provvedimenti per adempiere agli obblighi impostigli dalle sentenze della Corte.
Il Comitato può anche richiedere un parere alla Corte circa questioni giuridiche riguardanti l’interpretazione della Convenzione e dei Protocolli.
Nel corso degli anni si sono riscontrate diverse difficoltà, soprattutto nell’ambito dei ricorsi fatti contro alcuni Stati contraenti accusati di non aver adempiuto correttamente ai loro doveri. Infatti, la procedura per un ricorso richiedeva un grande dispendio di tempo. Per prima cosa, qualsiasi ricorso veniva inoltrato alla Commissione europea, che si esprimeva sulla sua validità e si rendeva disponibile nel cercare una possibile constatazione amichevole. Se questa falliva la Commissione redigeva un rapporto, destinato al Comitato dei Ministri, nel quale venivano accertati i fatti e veniva dato un parere sul caso. A sua volta il Comitato dei Ministri stilava un secondo rapporto, a seguito del quale si aveva un margine di tre mesi entro cui presentare il caso alla Corte, che si pronunciava poi con una decisione definitiva e vincolante. Se a questi esorbitanti ritardi aggiungiamo l’adesione alla Convenzione di ulteriori Stati contraenti, ecco che ci appare evidente l’inadeguatezza del sistema! Per questo si è spesso ricorso a comitati di tre giudici per il filtraggio dei ricorsi, ma il problema rimane e tuttora si è in cerca di una soluzione che sia al contempo efficace e spedita.
DIRITTI E LIBERTA’
Diritto alla vita
‘Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.’
Divieto della tortura
‘Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.’
Divieto di schiavitù e del lavoro forzato
‘Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.’
Diritto alla libertà ed alla sicurezza
‘Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà.’
Diritto ad un processo equo
‘Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.’
Nessuna pena senza legge
‘ Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.’
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
‘Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.’
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
‘ Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.’
Libertà di espressione
‘ Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.’
Libertà di riunione e di associazione
‘Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.’
Diritto al matrimonio
‘Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.’
Diritto ad un ricorso effettivo
‘Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.’
Divieto di discriminazione
‘Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.’
di Sara Pavesi
vedi anche:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.wp
http://www.osservatoriocedu.it/