Categoria | Primopiano

La cattedra inclusiva

Pubblicato il 20 giugno 2024 da redazione

inclusione

 

PROGETTO DI LEGGE

Introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado

L’ingresso nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado di alunne e alunni con disabilità ha generato, in ormai mezzo secolo di storia, una crescita nella qualità della progettazione educativa e didattica a favore di tutti coloro che accedono al sistema dell’istruzione del nostro Paese.

La loro presenza in un primo momento ha innescato un costruttivo dibattito accompagnato dal costante impegno di individuare “modi nuovi” per proporre insegnamenti e stimolare apprendimenti. Questa tensione ideale è oggi nuovamente alla ricerca di una direzione di senso oramai ineludibile a fronte di percepibili resistenze e di una cultura dell’esclusione e dell’abilismo difficili da estirpare.

Cogliamo sempre più involuzioni che danno luogo a pratiche che tendono a riprodurre modalità didatticamente superate se non anche formalmente illegittime e che non giovano certo alle nuove generazioni, alimentando marginalità, conflitti, perdita di opportunità. Accanto ad esse, però, è possibile cogliere nuove e vivaci esperienze che confermano come la scuola inclusiva si dimostri ancora l’unica realtà davvero capace di assolvere al compito ultimo di valorizzare le differenze e le potenzialità di ciascuno.

Ed è proprio questo impulso che ci spinge ad andare oltre spiccando un ulteriore salto verso una qualità ancora più decisamente inclusiva. La visione e l’idea sono di consolidare e rendere strutturale quell’esperienza che ci piace definire “cattedra inclusiva”. Con essa si può attuare una nuova organizzazione che, nel tempo, veda tutti i docenti della scuola italiana impegnati in un incarico polivalente nel quale una parte delle ore di servizio siano impiegate in attività disciplinari e una parte nelle attività di sostegno, superando malintese deleghe e rendendo effettiva la corresponsabilità.

Per rendere operativo e concreto questo intento è necessario un congruente intervento legislativo. La scuola e i docenti inclusivi, infatti, devono essere sostenuti da una serie di garanzie che riguardano sia le dotazioni organiche sia un piano straordinario di formazione, fino all’attivazione di nuove strutture, che consentano di semplificare l’attuale sistema. Va introdotto il “coordinamento pedagogico” che deve essere previsto sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello di ambito territoriale. Un’impostazione che valorizza l’autonomia organizzativa, didattica e curricolare delle singole istituzioni scolastiche nello sviluppo delle forme di flessibilità ritenute maggiormente idonee.

È un provvedimento legislativo – e prima ancora culturale – con il quale la scuola viene riportata al centro delle politiche inclusive, affrontando finalmente quel vulnus, in modo che l’inclusione costituisca fattivamente “… un’occasione straordinariamente utile per accrescere il benessere di giovani che stanno maturando nell’apprendimento e per l’apprendimento, per aiutarli a realizzare il loro progetto di vita.” (Andrea Canevaro). Evelina Chiocca, Paolo Fasce, Fernanda Fazio, Dario Ianes, Raffaele Iosa, Massimo Nutini, Nicola Striano.

 

Art. 1 Incarichi dei docenti su posti comuni e di sostegno 1.

  1. Al fine di promuovere in ambito scolastico la valorizzazione delle differenze e delle potenzialità di ciascuno anche attraverso strategie organizzative volte a garantire la continuità educativa e didattica a favore di tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, nel rispetto del principio di autodeterminazione e nella prospettiva di una migliore qualità della vita, a decorrere dal sesto anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nelle scuole di ogni ordine e grado tutti i docenti incaricati sui posti comuni effettuano una parte del loro orario con incarico su posto di sostegno, mentre tutti i docenti con incarico su posto di sostegno effettuano, anche nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, una parte del loro orario su posto comune. Il presente comma non si applica ai docenti che abbiano raggiunto, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’età anagrafica di anni sessanta o che abbiano maturato un’anzianità di servizio di ruolo e pre-ruolo superiore ai venticinque anni, fatta salva diversa richiesta da parte degli stessi.
  2. Le istituzioni scolastiche autonome, coerentemente con le indicazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concretizzano le finalità e gli obiettivi della presente legge nell’identità culturale, educativa, progettuale, nel curricolo e nell’organizzazione, per garantire alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti con disabilità maggiori opportunità formative e un’effettiva inclusione scolastica e sociale. Le attività didattiche e formative sono attuate valorizzando il principio dell’autonomia organizzativa, didattica e curricolare e sviluppando forme di flessibilità, anche con il supporto del coordinamento pedagogico di cui al successivo art. 4.
  3. Nel primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge gli incarichi sono assegnati dai dirigenti scolastici, secondo le modalità di cui al precedente comma 1, nei confronti di non meno del dieci per cento dei docenti in servizio presso ogni istituzione scolastica, utilizzando i docenti incaricati sui posti comuni già in possesso di specializzazione per il sostegno che si dichiarino disponibili per l’ulteriore incarico su posto di sostegno e i docenti con incarico su posto di sostegno già in possesso di abilitazione all’insegnamento che si dichiarino disponibili per – 3 – Progetto di legge per l’introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado – revisione 25.01.2024 l’ulteriore incarico su posto comune. Ove i docenti disponibili non risultino sufficienti a raggiungere la percentuale indicata, il dirigente scolastico procederà incaricando d’ufficio i docenti con minore età anagrafica.
  4. A decorrere dal secondo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge gli incarichi sono assegnati dai dirigenti scolastici, secondo le modalità di cui al precedente comma 1, nei confronti di una percentuale crescente di docenti che, tenuto conto del piano straordinario di formazione in servizio di cui al seguente art. 2, è definita annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, fino a raggiungere, nel sesto anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, la totalità del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado con l’esclusione dei docenti che abbiano raggiunto, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’età anagrafica di anni sessanta o che abbiano maturato un’anzianità di servizio di ruolo e preruolo superiore ai venticinque anni, fatta salva diversa richiesta da parte degli stessi.

 

Art. 2 Piano straordinario di formazione in servizio

  1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano straordinario pluriennale di formazione in servizio rivolto a tutto il personale docente di cui al precedente art. 1 incaricato su posto comune e non in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico, con la previsione della riduzione dell’orario di servizio, nei limiti delle risorse di cui ai successivi articoli 6 e 7.
  2. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano straordinario pluriennale di formazione in servizio rivolto a tutto il personale docente di cui al precedente art. 1 incaricato su posto di sostegno, in possesso della richiesta specializzazione e non ancora abilitato all’insegnamento, ai fini del conseguimento di tale abilitazione, nei limiti delle risorse di cui ai successivi articoli 6 e 7. Con l’entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, perde di efficacia nella parte in cui prevede l’accesso al corso di specializzazione in assenza del possesso di un’abilitazione all’insegnamento.
  3. La formazione per il personale di cui ai precedenti commi è organizzata dalle università all’interno del piano pluriennale di formazione, attraverso due – 4 – Progetto di legge per l’introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado – revisione 25.01.2024 diversi corsi, entrambi organizzati in due anni accademici, ciascuno corrispondente a 30 CFU, da erogarsi per almeno il 50% in presenza e il restante in modalità telematica, e da concludersi entro il secondo anno accademico.

 

Art. 3 Formazione iniziale

  1. Il percorso universitario di formazione iniziale e di abilitazione all’insegnamento dei docenti di posto comune delle scuole di ogni ordine e grado comprende la formazione volta a sviluppare e accertare, nei docenti abilitati, le competenze culturali, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, necessarie a promuovere l’inclusione scolastica ed in particolare l’inclusione degli alunni con disabilità.
  2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 1, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e con il Ministro dell’Università e della Ricerca, è effettuata una revisione delle modalità di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del personale docente.
  3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, nelle more della revisione di cui al precedente comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, è modificato il D.P.C.M. 4 agosto 2023, prevedendo che almeno un terzo dei CFU/CFA ivi previsti, distribuiti tra le diverse aree e discipline, siano dedicati ad aspetti metodologico-didattici per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il tirocinio diretto dovrà essere svolto nelle classi ove siano iscritti alunni con disabilità certificata.

 

Art. 4 Coordinamento pedagogico dell’istituzione scolastica autonoma

  1. A decorrere dal primo anno scolastico, successivo all’entrata in vigore della presente legge, in ogni istituzione scolastica autonoma è istituito il Coordinamento pedagogico con funzioni di supervisione pedagogica degli insegnanti anche attraverso compresenze mutuamente formanti e situate. Il Coordinamento pedagogico è costituito da un numero di docenti pari a quattro nel primo anno, a cinque nel terzo anno e nella proporzione di uno ogni trenta docenti in servizio presso l’istituzione – 5 – Progetto di legge per l’introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado – revisione 25.01.2024 scolastica a decorrere dal quinto anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge.
  2. I docenti componenti del coordinamento pedagogico dispongono dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito e comunque devono aver prestato servizio in qualità di docenti per non meno di dieci anni scolastici o prestato servizio con incarico sul sostegno per non meno di cinque anni scolastici.
  3. Il coordinamento pedagogico persegue il raggiungimento degli obiettivi del piano dell’offerta formativa e sostiene la qualità dell’insegnamento attraverso supervisioni, supporto formativo e attività inclusive promosse nell’istituzione scolastica, valorizzando le differenze, favorendo la partecipazione, il dialogo, la collaborazione tra le componenti dell’istituzione scolastica.
  4. I docenti componenti del coordinamento pedagogico sono distaccati dall’insegnamento per metà orario del servizio prestato. Ogni tre mesi il coordinamento pedagogico relaziona al Collegio docenti rispetto alle attività svolte.
  5. La dotazione necessaria di personale per la costituzione dei coordinamenti pedagogici in ogni istituto viene assegnata, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, a valere sui posti che si renderanno disponibili in relazione alla diminuzione della popolazione scolastica, secondo quanto previsto nei successivi art. 6 e 7.

 

Articolo 5 Coordinamento pedagogico territoriale

  1. In ogni ambito territoriale provinciale è istituito almeno un Coordinamento pedagogico territoriale per l’inclusione (CPTI). In relazione al numero degli alunni alla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti territoriali con più di centomila, duecentomila e trecentomila alunni sono istituiti, rispettivamente, almeno due, quattro o sei CPTI.
  2. Il coordinamento pedagogico territoriale per l’inclusione supporta le istituzioni scolastiche autonome e i coordinamenti pedagogici d’istituto di cui al precedente articolo 4 nel promuovere iniziative, attività e servizi per l’inclusione che necessitino, per essere attuati nel modo più efficace ed efficiente, di un contesto più ampio rispetto agli ambiti di pertinenza delle singole istituzioni scolastiche e di un raccordo tra i servizi degli enti locali, sanitari, di ricerca e con il terzo settore.
  3. Il coordinamento pedagogico territoriale per l’inclusione ha sede fisica ed amministrativa presso un istituto scolastico operante nell’ambito territoriale di riferimento, ha propri autonomi spazi – 6 – Progetto di legge per l’introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado – revisione 25.01.2024 e ad esso sono assegnati un dirigente tecnico, almeno quattro docenti, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico.
  4. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i Centri Territoriali di Supporto (CTS), le attività svolte dalle scuole polo per l’inclusione, i Centri Territoriali per l’Integrazione (CTI) e i futuri GIT, previsti dalla normativa ma ancora non attivati, confluiscono nei Coordinamenti pedagogici territoriali per l’inclusione (CPTI) ed entro il successivo anno le amministrazioni scolastiche propongono la revisione di eventuali accordi che prevedano strutture di supporto alle scuole per l’inclusione scolastica, al fine di collocare le relative funzioni nell’ambito dei CPTI.
  5. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentito l’Osservatorio per l’inclusione scolastica, sono definite le competenze, le risorse e le fasi temporali di attuazione per rendere operativo quanto previsto dal presente articolo.

 

Articolo 6 Organici del personale docente

  1. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati assicurando la disponibilità necessaria di organico senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna regione all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono consolidati per l’utilizzazione secondo quanto previsto dai precedenti articoli 1, 4 e 5, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, della nuova modalità di assegnazione degli incarichi e dei coordinamenti pedagogici, in ogni istituzione scolastica.

 

Art. 7. Copertura finanziaria

  1. Per il piano straordinario di formazione in servizio di cui all’art. 2 si provvede mediante stanziamento delle risorse necessarie aggiuntive, pari a 150 milioni annui dal primo al sesto anno scolastico interessati dal piano per un totale complessivo di 900 milioni, ad incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  2. L’assegnazione del personale ai coordinamenti pedagogici di cui agli artt. 4 e 5 avviene, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti delle maggiori dotazioni organiche degli insegnanti risultanti nei ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito per effetto della previsione dell’art. 6. – 7 –

 

Art. 8 Norma finale e transitoria

  1. Fino al completamento del piano straordinario di formazione in servizio di cui all’art. 2, gli incarichi sul sostegno ai docenti su posto comune, di cui all’art. 1, possono essere affidati dopo il primo anno di frequenza dei percorsi formativi di detto piano.
  2. All’art. 1, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prima dell’ultimo periodo che inizia con le parole “È comunque fatta salva la validità delle graduatorie…” è inserito il seguente periodo: “Per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è comunque richiesto il possesso di una laurea abilitante o di un’abilitazione all’insegnamento”.

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